Descrizione
IL SINDACO ORDINA
Ai proprietari e responsabili di animali di affezione come individuati dall’articolo 4 comma 1 lettera C) della Legge Regionale 16/2024 di applicare con decorrenza immediata le prescrizioni di legge a tutela dei predetti animali ed in particolare:
- a) occuparsi della salute e del benessere degli animali e garantirgli ambiente, cure, alimentazione e attenzioni adeguate alla specie e ai relativi bisogni fisici ed etologici, secondo le caratteristiche di specie, razza, sesso ed età;
- b) fornire quantità adeguate di acqua e una alimentazione adeguata ai bisogni fisiologici degli animali;
- c) procurare agli animali adeguate possibilità di movimento e nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà da attuare in modo che non subiscano sofferenze;
- d) garantire le cure sanitarie necessarie;
- e) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora;
- f) garantire l'adeguato controllo degli animali al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità;
- g) a vigilare sulla riproduzione dell'animale, nonché sulla salute e il benessere della prole;
- h) a garantire, in caso di affidamento temporaneo a terzi, similari condizioni ambientali rispetto a quelle in cui solitamente l'animale si trova a vivere e comunque nel rispetto di quanto previsto alle lettere a) ed e);
- i) adottare ogni accorgimento utile a evitare la riproduzione non pianificata;
Per quanto non già disposto dalla normativa nazionale e fatte salve ipotesi di responsabilità penale, in caso di violazione della presente legge si applicano, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le seguenti sanzioni amministrative proporzionate all'illecito:
- a) per le violazioni delle norme riferite alle condotte di malgoverno, di cui all'articolo 5, comma 4, lettere a), b), c), e) ed f), della L.R. 16/2024 da € 300,00 a € 1.500,00;
- b) per le violazioni delle norme riferite alla riproduzione non pianificata, di cui all'articolo 5,comma 4, lettera m) e lettera i) della presente ordinanza, da € 300,00 a € 1.500,00;
In caso di recidiva la pena è triplicata.
I servizi veterinari delle Asl e le guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio concorrono
con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle
disposizioni di cui alla presente legge, nonché all'accertamento delle violazioni relative.
Le sanzioni sono introitate dal comune e sono utilizzate per tutti gli interventi e azioni connesse
agli animali d'affezione di cui alla presente legge
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Ultimo aggiornamento
08/07/2024 12:05