IL SINDACO
CONSTATATO lo stato di trascuratezza in cui versano parte dei fondi confinanti con le strade comunali, con particolare riferimento alle strade di collina sulle quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali comunali, invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;
ACCERTATO lo stato di criticità presente sulle strade comunali del territorio, ove i boschi latistanti le strade, a causa del loro stato di abbandono, hanno ormai raggiunto uno stato di maturazione molto avanzata, le essenze raggiungono altezze elevate, protese verso il sedime stradale. Molte piante sono morte o sradicate.
RILEVATO che la possibile caduta di piante, rami o di ogni altro materiale proveniente dalle ripe latistanti le strade possa costituire una elevata pericolosità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;
CONSIDERATO che un adeguato stato manutentivo delle proprietà latistanti le strade favorisce, sia per l’utente della strada che per la fauna selvatica, una maggiore visibilità e, di conseguenza, rende possibile scongiurare sinistri spesso inevitabili;
Si rende necessario che i proprietari dei fondi laterali alle strade provvedano alla loro manutenzione affinché siano impedite e/o prevenute situazioni di pericolo che possono essere determinate dalla caduta di piante, dalla manutenzione delle ripe nonché dalla caduta di massi o altro materiale sulla strada;
RAVVISTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;
Ritenuto di dover assumere i provvedimenti necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati per l’incolumità della circolazione;
Visto il Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
Visto il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16 settembre 1996 n° 610;
Visto il Regolamento di Polizia rurale comunale vigente;
Visto il Regolamento Edilizio Comunale;
visto il D.Lgs. 380/2001 e s.m.i;
ORDINA
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI dei fondi frontisti delle Strade comunali di uso pubblico di provvedere:
- al taglio delle piante arbustive ed arboree che, per essiccamento, forte inclinazione o in cattivo stato vegetativo, siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di 3 m (misurata orizzontalmente) a partire dal confine stradale e che pertanto possano determinare un rischio per la circolazione stradale anche in previsione di eventi meteorologici intensi;
- al taglio di quelle piante, pericolanti o in cattivo stato vegetativo, anche nella fascia esterna ai 3 m, che con la loro caduta potrebbero interessare anche sono parzialmente il sedime stradale;
- ad assicurare la rimozione di materiali di qualsiasi natura, in particolare quelli vegetali, provenienti dai fondi latistanti la strada, che ostacolino il normale deflusso delle acque, ripristinandone la funzionalità, alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi, che possano ostacolare la circolazione stradale;
- al mantenimento dei propri fondi in perfetto ordine al fine di evitare franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta materiale sulla strada.
Tutte le operazioni dovranno essere eseguite entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza. Trascorso tale termine sarà facoltà del Comune procedere d’ufficio all’esecuzione dei lavori di taglio o potatura degli alberi considerati pericolosi per la circolazione stradale e al taglio delle siepi, con addebito delle relative spese sostenute agli inadempienti;
D I S P O N E
Che la presente ordinanza:
- sia resa nota alla popolazione mediante l’affissione all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale;
- venga trasmessa al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio per le verifiche del rispetto dell’ordinanza.
- che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;